Art. 3.
(Collegamenti telematici).

      1. Il PRA è strutturato secondo criteri di interattività, in modo da assicurare

 

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l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro del Sistema pubblico di connettività, previsto dall'articolo 73 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché l'accesso e l'erogazione di servizi all'utenza e alle aziende anche tramite la rete internet.
      2. Il sistema informativo dell'ACI è popolato e aggiornato con i dati trasmessi in via telematica dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti relativi all'omologazione e alle caratteristiche costruttive degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 75 e 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Il PRA alimenta l'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornandone le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.
      4. Il sistema informativo dell'ACI è collegato in via telematica con i sistemi informativi di altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 del presente articolo, nonché con le imprese di consulenza automobilistica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      5. Il PRA è aggiornato d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in via telematica o su supporto magnetico:

          a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

          b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso

 

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e di rientro in possesso dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ovvero la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta del veicolo di cui all'articolo 2 o delle targhe, nonché dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio.

      6. Allo scopo di corrispondere alle esigenze dell'utenza, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, possono essere istituiti sportelli avanzati del PRA sul territorio, anche al di fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio del PRA e preposti, inoltre, anche all'erogazione di servizi amministrativi in favore di soggetti disabili, anziani e appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.